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Legge 09/03/2006 n. 80-Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004 n. 29): «Art. 4 - Consulta territoriale per le attività cinematografiche 1. Presso il Ministero, è istituita la consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta». 2. La consulta è presieduta dal capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal presidente del centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-città. 3. La consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3 c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3. 4. La consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1. 5. La consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.». «Art. 12 - Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 819, e successive modificazioni d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980 n. 378, e successive modificazioni e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994 n. 153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonchè per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni. 4. Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonchè la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.». Articoli 19 – 26 (Soppressi) Art. 27 - Comitato atlantico italiano 1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982 n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari e- steri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - La legge 28 dicembre 1982 n. 948, reca «Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982 n. 358). Art. 28. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL 1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni a) (soppressa) b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996 n. 161), come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede. 2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti. 3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico. 4. Il consiglio di amministrazione a) approva il bilancio di esercizio b) nomina e revoca il sovrintendente c) approva le modifiche statutarie d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione |
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